Nell’ambito della circ. n. 13/2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla certificazione contabile richiesta per l’accesso al credito d’imposta ricerca e sviluppo. Alle imprese che non sono tenute alla revisione legale dei conti e che non hanno un organo di controllo interno, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
La circolare n. 13/2017 analizza il caso in cui le spese per l’attività di certificazione contabile siano sostenute nell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese relative agli investimenti ammissibili al credito ricerca e sviluppo “principale”. Secondo l’Agenzia, tale circostanza non pregiudica la spettanza del credito d’imposta “principale” collegato agli investimenti agevolabili e non impedisce nemmeno la fruizione dello specifico contributo per le spese di certificazione della documentazione contabile.
E’ consentito utilizzare in compensazione il credito d'imposta per le spese di certificazione a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento, nello specifico dal giorno successivo alla data di ultimazione della prestazione del certificatore. Il contributo per le spese di certificazione è poi fruibile in compensazione mediante modello F24 (esclusivamente attraverso Entratel o Fisconline), con codice tributo “6857”, indicando, quale anno di riferimento, l’anno a cui si riferisce il credito d’imposta “principale”. Inoltre, nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta a cui si riferisce il credito d’imposta “principale” dovrà essere indicato l’importo del credito d’imposta corrispondente alle spese di certificazione contabile unitamente all’importo del credito d’imposta “principale”.
La circolare, infine, precisa che quanto all’allegazione al bilancio della certificazione contabile, i soggetti tenuti alla redazione del bilancio non devono materialmente allegare al bilancio d’esercizio, depositato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio, la documentazione contabile oggetto di certificazione, una volta predisposta, deve essere conservata e resa disponibile insieme al bilancio al momento del controllo. Nel caso di mancato rispetto del termine entro il quale effettuare la certificazione (data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili), tale inosservanza non inficia il diritto al credito d’imposta, ma costituisce una violazione meramente formale, non sanzionabile. La mancata allegazione al bilancio costituisce, invece, violazione formale sanzionabile (da 250 a 2.000 euro, salvo ravvedimento operoso).