Il DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) individua le ipotesi in cui è vietato l’utilizzo del nuovo, stabilendo, che non possano ricorrervi gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze “più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.
Si tratta di un limite numerico:
- valido, con l’esclusione delle prestazioni occasionali previste per la famiglia e le Pubbliche Amministrazioni, per tutti gli utilizzatori, compresi professionisti e imprese agricole;
- presidiato, ai sensi del successivo co. 20, dalla previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro per ogni prestazione giornaliera per cui risulti accertata la violazione.
L’INPS ha dedicato alla questione il punto 6.2 della circ. 5.7.2017 n. 107. Tuttavia, l’Istituto risulta aver travalicato la previsione normativa:
- sia nella parte in cui statuisce che la forza aziendale debba essere calcolata facendo riferimento al semestre compreso tra l’ottavo e il terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione;
- sia nella parte in cui afferma che nel computo rientrano anche gli apprendisti.