2017-07-10

Fatture emesse dagli avvocati nei confronti degli ufficiali giudiziari dall'1.7.2017 - Applicabilità dello split payment

Con la nota inviata dal Ministero della Giustizia alla Corte di Cassazione e Corti d’appello è stato precisato che il meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 si applica anche alle fatture emesse dagli avvocati a partire dall’1.7.2017 nei confronti degli uffici giudiziari. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del DL 50/2017, infatti:

- l’ambito applicativo dello speciale meccanismo è stato esteso alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli enti inclusi nel conto economico consolidato;

- è stata abrogata la disposizione che prevedeva l’esclusione dello split payment per i compensi relativi a prestazioni di servizi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto.

Lo speciale meccanismo non si applica, invece, alle fatture ad esigibilità differita emesse dagli avvocati nei confronti degli uffici giudiziari anteriormente all’1.7.2017 e non ancora pagate. In tale ultimo caso, dunque, l’IVA deve essere versata all’Erario secondo le modalità ordinarie.

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