I contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non devono presentare il modello 770/2017 in quanto, non rivestendo la qualifica di sostituti d'imposta, non devono operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 - 30) del DPR 600/73 (sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, ecc.). Ai fini dichiarativi resta l'obbligo di compilare l'apposita sezione del quadro RS del mod. REDDITI PF 2017 in cui indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
A loro volta, i sostituti d'imposta che hanno corrisposto ricavi o compensi a soggetti in regime forfetario non hanno dovuto operare la ritenuta e non sono tenuti ad indicare quanto corrisposto nel mod. 770/2017 da loro presentato anche se è stata rilasciata la certificazione unica.