L'art. 11 del DL 50/2017 stabilisce che, ai fini della definizione, occorre corrispondere, oltre agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo contestati nell'atto, anche quelli spettanti per i sessanta giorni successivi alla notifica. Come specificato nella circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 22, a quelli conteggiati dall'Agenzia delle Entrate occorre sommare, in autoliquidazione, quelli ulteriori sino ad arrivare ai sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto (il tasso è del 4% annuo).
Il problema emerge per le cartelle di pagamento: gli interessi, ex art. 20 del DPR 602/73, sono calcolati sino al giorno di consegna del ruolo, antecedente per forza di cose alla notifica dell'atto e sconosciuto spesso dal contribuente.
Una soluzione, non proprio corretta ma prudente, potrebbe consistere nell'aggiungere gli interessi dal giorno successivo alla consegna del ruolo sino ai sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto.