Secondo quanto prevede il DPR 195/99, l’adeguamento ai maggiori ricavi/compensi stimati dagli studi avviene senza applicazione di sanzioni e interessi. Pertanto, è possibile affermare la sussistenza di una specifica causa di non punibilità che vale per le imposte sui redditi, per l’IRAP e per l’IVA.
L’adeguamento agli studi di settore che non trovino applicazione per il primo periodo di approvazione, anche a seguito della revisione triennale, è operativo a condizione che sia versata una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.
Tale maggiorazione non è dovuta se la differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005 n.10 (§ 3.6) aveva precisato che la maggiorazione deve essere calcolata sull’intero ammontare dello scostamento, qualora lo scostamento sia superiore al limite del 10%.