2013-11-16

Prima casa, anche il vano deposito rientra nel computo della superficie utile

Ai fini della valutazione della natura non di lusso di un immobile (che è condizione necessaria, fino al 31 dicembre 2013, per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”), bisogna valutare la superficie “utile” dell’immobile trasferito, che non deve superare 240 mq, secondo quanto previsto dal DM 2 agosto 1969. Il concetto di “utilizzabilità” della superficie che deve essere valutata a tali finiprescinde dalla nozione di “abitabilità”. Pertanto, la carenza di abitabilità di un determinato vano non è, di per sé, sufficiente ad escluderlo dal computo della superficie “utile”. Questo è il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25674 di ieri.

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