2015-04-02

Circolare N. 4/15 - Fondo di Garanzia per il Microcredito

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato ieri, mercoledì 1 aprile 2015, il Decreto del 18 marzo 2015 che rende operative le misure per il fondo di garanzia del microcredito che mette a disposizione circa 40 milioni di euro a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie con lo scopo di sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa e di promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Così come previsto dal Decreto Mef n. 176/2014, il microcredito previsto dall’art. 111 TUB avrà lo scopo di sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Sono, invece, esclusi:

     Lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni;

     Lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore a 5 unità;

     Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.

 

 Ulteriori esclusioni

Sono, inoltre, escluse le Imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori ai seguenti:

     Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di natura inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;

     Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000

Sono, in ogni caso, esclusi i soggetti con un indebitamento superiore a 100.000 €.,

 

2. DOTAZIONE DEL FONDO

Lo stanziamento totale disponibile per il 2015 è di circa euro 40.000.000. Le dotazioni per gli anni successivi saranno costituite dalla reintegra delle rate restituite dai beneficiari, dallo stanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico e da future ed eventuali altre erogazioni liberali (come quelle già effettuate).

 

3. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. Rivolgendosi al Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

In particolare, i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

2. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

 

Le garanzie del fondo (o le controgaranzie del fondo) sono concesse fino ad una misura  massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento concesso ed, entro predetto limite, copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi (contrattuali e di mora).

 

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale, ad un tasso effettivo globale (comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle peri servizi ausiliari) che non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%.

 

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità formative, per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

 

4. FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

     Acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;

     Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

     Pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti. I finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

     Pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o post-universitaria, volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

 

5. MODALITà di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento all’operatore del microcredito scelto (intermediati finanziati o altri soggetti iscritti in apposito elenco), presentare al Gestore del Fondo, attraverso una procedura telematica disponibile sul portale del Mise, la richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti, che resterà valida per una massimo di 5 giorni. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto che dovrà valutare il progetto e concludere l’iter entro i 60 giorni successivi.

Nella sezione del sito Internet del Fondo dedicata al “microcredito”, è riportato l’elenco dei soggetti finanziatori abilitati a operare con il Fondo.

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