1 PREMESSA
L’art. 18 del DL 24.6.2014 n. 91, conv. L. 11.8.2014 n. 116, ha introdotto un’agevolazione fiscale per le imprese che acquistano, dal 25.6.2014 al 30.6.2015, beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (c.d. “bonus investimenti”). L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% degli investimenti realizzati nel periodo agevolato rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei cinque periodi d’imposta precedenti. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, con specifici vincoli temporali.
Chiarimenti ufficiali
L’agevolazione in esame è stata oggetto di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante la circ. 19.2.2015 n. 5. La stessa circolare rinvia, per quanto non espressamente trattato, ai chiarimenti forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 relativa alla c.d. “Tremonti-ter” (art. 5 del DL 78/2009, conv. L. 102/2009).
Natura automatica dell’agevolazione
La citata circolare ha innanzitutto chiarito che l’agevolazione non richiede il preventivo assenso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
2 AMBITO APPLICATIVO
Possono fruire dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa che investono in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007.
2.1 AMBITO SOGGETTIVO
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 1), possono beneficiare dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato. Pertanto, anche sulla base dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 44/2009 con riferimento alla c.d. “Tremonti-ter”, possono essere ammessi all’agevolazione:
Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 (§ 1), i suddetti soggetti possono fruire del beneficio fiscale a prescindere dall’adozione di particolari:
– il nuovo regime agevolato di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
– il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27 del DL 98/2011;
– il regime per le nuove attività produttive (art. 13 della L. 388/2000);
– il regime per i soggetti esercenti attività agricole (artt. 56 co. 5 e 56-bis del TUIR);
– il regime per gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo (art. 5 della
L. 30.12.91 n. 413);
– il regime previsto dal DM 27.9.2007 n. 213 per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola, per le quali è previsto che il reddito sia qualificabile come reddito d’impresa, ancorché lo stesso sia determinato, per opzione, ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
– la c.d. “tonnage tax” (artt. 155 - 161 del TUIR).
2.1.1 Soggetti esclusi
Sulla base dei chiarimenti forniti in passato dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 (§ 1), non possono fruire dell’agevolazione in commento:
2.1.2 Attività industriali a rischio di rilevanti incidenti
L’art. 18 co. 5 del DL 91/2014 convertito statuisce che i titolari di attività industriali a rischio di rilevanti incidenti sul lavoro connessi con determinate sostanze pericolose, possono beneficiare dell’agevolazione soltanto se hanno osservato gli obblighi e le prescrizioni previsti dal DLgs. 17.8.99 n. 334.
2.1.3 Imprese di nuova o recente costituzione
L’agevolazione è utilizzabile, ai sensi dall’art. 18 co. 2 del DL 91/2014, anche dai:
2.2 AMBITO OGGETTIVO
Per quanto concerne i beni oggetto dell’agevolazione, l’art. 18 co. 1 del DL 91/2014 convertito statuisce che sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, di cui al provv. Agenzia delle Entrate 16.11.2007. Per l’applicazione dell’agevolazione in esame rileva quindi la divisione 28 denominata “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca [non classificabili altrimenti]”, rientrante nella sezione “C” denominata “Attività manifatturiere”.
Al fine di individuare se i beni siano o meno agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
2.2.1 Macchinari ed apparecchiature agevolabili
Sono agevolabili i beni compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 che rispettano i seguenti requisiti:
Beni strumentali
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, sono agevolabili i beni strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta. Pertanto, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi:
L’agevolazione opera anche per i beni strumentali in comodato d’uso. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, si considerano strumentali per il comodante quei beni utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e che cedono le proprie utilità anche all’impresa comodante.
Beni “nuovi”
I beni, per essere agevolabili, devono soddisfare il requisito della novità, ossia non devono essere stati utilizzati prima dell’acquisto né dal produttore né da altri soggetti. Sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, sono agevolabili gli acquisti di macchinari, nuovi di fabbrica, esposti nello show room e utilizzati dal rivenditore a soli fini dimostrativi. Nel caso in cui siano stati utilizzati beni usati per la realizzazione di beni complessi, questi ultimi si considerano agevolabili purché il costo dei beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivo del bene.
Investimento realizzato nel territorio dello Stato
In assenza di espressi vincoli previsti dalla norma agevolativa, i beni oggetto di investimento possono essere prodotti sia da imprese italiane che estere. Tuttavia, considerata la previsione di revoca dell’agevolazione in caso di trasferimento dei beni fuori dallo Stato, l’investimento deve essere realizzato in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.
Ammontare minimo di investimento
L’art. 18 co. 3 del DL 91/2014 dispone che il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro. A differenza delle precedenti agevolazioni, è quindi previsto un ammontare minimo di investimento al fine di poter accedere al credito d’imposta in esame. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. 19.2.2015 n. 5, § 2.2.1):
2.2.2 Macchinari ed apparecchiature non agevolabili
Non sono agevolabili tutti i beni non richiamati dalla suddetta divisione 28. In particolare, sono esclusi:
2.2.3 Casi particolari
La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 2.1) ha tuttavia previsto alcune particolari circostanze in cui alcuni beni, ancorché non classificabili nella divisione 28, sono agevolabili. Si tratta dei seguenti casi:
3 EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
3.1 INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 2.3), in assenza di precisazioni da parte della normativa in merito alle modalità di effettuazione degli investimenti, sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:
Posto che le modalità di effettuazione dell’investimento sono analoghe a quelle previste per la c.d. “Tremonti-ter”, la circ. Agenzia delle Entrate 5/2015 rinvia, in relazione a tale aspetto, a quanto chiarito dalla circ. 44/2009.
3.2 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO
L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il beneficio matura, per i soggetti “solari”, in due periodi d’imposta:
Al fine di individuare l’esatto momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR e distinguere in base alle diverse modalità con cui gli investimenti possono essere effettuati. In particolare:
Irrilevanza dell’entrata in funzione del bene
La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 2.2) ha precisato che non è rilevante, ai fini dell’agevolazione, l’entrata in funzione del bene.
4 DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Il meccanismo agevolativo si discosta, quindi, dalle precedenti “detassazioni Tremonti”, consistenti in una variazione in diminuzione da apportare nel modello UNICO.
4.1 IRRILEVANZA AI FINI DEL REDDITO D'IMPRESA
Il credito d’imposta in esame:
4.2 COSTO AGEVOLATO
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 19.2.2015 n. 5 (§ 4.2), il valore agevolabile è pari al costo dei beni determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 110 co. 1 lett. a) e b) del TUIR. In particolare, il valore dell’investimento è pari alla sommatoria dei seguenti elementi:
4.2.1 Costo del bene
Il costo del bene da considerare come base di calcolo dell’agevolazione si differenzia a seconda della modalità con cui viene effettuato l’investimento. In particolare, la circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 (§ 3.3) ha chiarito che:
– la progettazione dell’investimento;
– i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino;
– la manodopera diretta;
– gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
– i costi industriali imputabili all’opera, quali gli stipendi dei tecnici, le spese per la fornitura di energia degli impianti, le spese di manutenzione degli stessi, ecc.
Nonostante l’assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, per gli investimenti realizzati tramite permuta, il costo rilevante dovrebbe essere pari al valore d’acquisto del bene ceduto, maggiorato dell’eventuale conguaglio in denaro.
4.2.2 Irrilevanza dei disinvestimenti
In merito alla rilevanza o meno dei disinvestimenti, la norma non prevede che il valore degli investimenti debba essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel periodo d’imposta agevolato. Nonostante l’assenza di chiarimenti sul punto da parte della circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5, gli investimenti agevolati dovrebbero essere assunti al lordo di eventuali cessioni effettuate nel periodo d’imposta agevolato.
4.2.3 Contributi in conto impianti
Il costo del bene agevolabile deve essere assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti spettanti all’imprenditore, a prescindere dal metodo di contabilizzazione adottato, ad eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 (§ 3.1) ha fornito rilevanti chiarimenti in ordine a particolari circostanze, connesse ai contributi, che possono verificarsi in esercizi successivi a quello in cui è stato effettuato l’investimento. In particolare, nel caso in cui la certezza del diritto a percepire il contributo si verifichi in un esercizio successivo rispetto a quello in cui viene effettuato l’investimento, il costo agevolabile deve essere rideterminato considerando il valore al netto del contributo stesso, al fine di rideterminare l’agevolazione spettante sul bene. Anche nell’ipotesi di contributi concessi all’impresa revocati in un esercizio successivo a quello in cui è effettuato l’investimento, occorre rideterminare l’effettivo beneficio spettante.
4.2.4 Parametrazione per i soggetti non titolari di soli redditi d’impresa
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 (§ 3.1), il valore degli investimenti deve essere rapportato all’attività produttiva di reddito d’impresa. Pertanto, ad esempio:
4.3 CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA
L’agevolazione è pari al 15% della differenza tra:
4.3.1 Principio di omogeneità degli investimenti
Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 4.1), i criteri adottati per l’individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto che, quindi, deve avvenire tra termini omogenei. Pertanto, la media deve essere determinata considerando gli investimenti:
4.3.2 Calcolo della media
Il co. 2 dell’art. 18 del DL 91/2014 prevede che si debba considerare la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti. La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 4.1) ha chiarito che il valore da raffrontare con gli investimenti agevolabili è calcolato effettuando la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti. La suddetta media deve essere, quindi, calcolata con riferimento al quinquennio:
Considerando la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore, il divisore della sommatoria degli investimenti è pari a 4 e non a 5. La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 4.1) ha, inoltre, chiarito che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui gli investimenti non sono stati effettuati. Il computo va, quindi, fatto su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero.
Imprese di recente costituzione
Per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolabili che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d’imposta precedenti al 2014 (o al 2015), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.
Imprese di nuova costituzione
Il credito d’imposta spetta anche ai soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), i quali beneficiano dell’agevolazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
4.3.3 Esempio di calcolo dell’agevolazione
Si supponga che una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in attività da più di 5 anni, sostenga nel periodo 25.6.2014 - 31.12.2014 investimenti agevolabili per 130.000,00 euro. Gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti sono i seguenti:
Considerando che è possibile escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore (nel caso di specie, 110.000,00 nel 2011), la media degli investimenti dei cinque periodi precedenti (2009-2013), è pari a 85.000,00 euro [(70.000 + 90.000 + 80.000 + 100.000)/4]. L’investimento incrementale è quindi pari a 45.000,00 euro, dato dalla differenza tra gli investimenti effettuati nell’anno di riferimento (130.000,00) e la media degli stessi investimenti effettuati nei cinque periodi d’imposta precedenti (85.000,00). Il credito d’imposta spettante sarà pari al 15% dell’investimento incrementale, ossia a 6.750,00 euro (15% di 45.000,00). Tale credito d’imposta, come si dirà meglio in seguito, è tuttavia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo (2.250,00 euro l’anno), secondo precisi vincoli temporali.
4.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E PROSPETTO ANALITICO
In considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione dell’incentivo, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 8), le imprese beneficiarie devono conservare:
5 MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
Il credito d’imposta:
5.1 DECORRENZA DELL'UTILIZZO
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DL 91/2014 convertito, la prima quota del credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 5):
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che la seconda e la terza quota sono utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio, rispettivamente, del terzo e del quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato effettuato. Pertanto:
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti (per incapienza), l’ammontare residuo potrà essere utilizzato:
5.2 INDICAZIONI NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Il credito d’imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU:
UNICO 2015
Con riferimento alla compilazione della Sezione I del quadro RU del modello UNICO 2015 SC, le istruzioni precisano che può essere compilato solamente il rigo RU5, colonna 3, nel quale va indicato l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo cui si riferisce tale dichiarazione. L’importo indicato nel rigo RU5, colonna 3, va poi riportato nel rigo RU12 (“Credito d’imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione”), considerando che lo stesso non potrà essere utilizzato prima dell’1.1.2016.
5.3 Non applicazione del limite annuale all’utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DL 91/2014 convertito, al credito d’imposta in esame non si applica il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro. Pertanto, il credito d’imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al limite di 250.000,00 euro applicabile ai crediti d’imposta agevolativi.
5.4 Non applicazione dei limiti alle compensazioni nel modello F24
All’utilizzo del credito d’imposta in esame non si applicano altresì (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5, § 5):
– iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall’1.10.2011;
– di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
– per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
6 REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è revocata nell’ipotesi in cui l’imprenditore:
6.1 Cessione dei beni prima del secondo periodo d’imposta
In relazione alla prima ipotesi di revoca, prevista anche con riferimento alla c.d. “Tremonti-ter”, la locuzione “prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto” deve essere intesa nel senso di prima dell’inizio del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate:
6.1.1 Operazioni che determinano la revoca
La revoca dell’agevolazione si verifica in caso di cessione dei beni in presenza delle circostanze sopra indicate. Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, la revoca è collegata alle seguenti operazioni:
Sono invece irrilevanti ai fini della revoca:
6.1.2 Irrilevanza delle operazioni straordinarie
La circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 (§ 6) ha stabilito l’irrilevanza, ai fini della revoca, di eventuali operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione e conferimento d’azienda), purché non determinino la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa. Sono altresì irrilevanti ai fini della revoca dell’agevolazione:
La disciplina della revoca continua ad operare in capo ai soggetti “aventi causa” dell’operazione.
Obblighi documentali
La circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 ha previsto alcuni obblighi documentali a carico dei soggetti partecipanti ad operazioni di cessione/conferimento d’azienda. Infatti, se da un lato il cedente/conferente deve dichiarare che l’azienda comprende investimenti oggetto dell’agevolazione, dall’altro il cessionario/conferitario deve impegnarsi a mantenere il bene nel compendio aziendale fino alla scadenza del periodo di sorveglianza. Qualora non vengano rispettati i suddetti obblighi, la revoca dell’agevolazione opera con riferimento al soggetto che, a seconda delle circostanze, è inadempiente. In altri termini, nel caso in cui il cessionario/conferitario ceda il bene nel periodo di sorveglianza:
6.2 Trasferimento dei beni in strutture ubicate fuori dall’Italia
Come già accennato, la revoca opera anche laddove l’imprenditore trasferisca i beni agevolati in strutture produttive situate al di fuori dello Stato.
6.2.1 Trasferimenti rilevanti
La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 8) ha chiarito che tale ipotesi di revoca va riferita:
La causa di revoca trova applicazione anche qualora il trasferimento del bene al di fuori del territorio dello Stato sia realizzato a seguito di successive operazioni effettuate dai soggetti cui il bene è stato inizialmente trasferito o dai loro aventi causa.
6.2.2 Profilo temporale
L’ipotesi di revoca in esame opera entro il termine di cui all’art. 43 co. 1 del DPR 600/73, ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento. In pratica:
7 CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 7), il credito d’imposta per nuovi investimenti è cumulabile con altre agevolazioni, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole norme istitutive degli altri benefici. Pertanto, il “bonus investimenti” dovrebbe essere cumulabile con:
Alla luce del divieto di cumulo previsto dall’art. 10 del DM 19.2.2007, il credito d’imposta per nuovi investimenti non è invece cumulabile con la detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
8 PROFILI CONTABILI
Secondo l’orientamento prevalente, il credito d’imposta condizionato all’esecuzione di investimenti dovrebbe essere contabilizzato come contributo in conto impianti, nella voce A.5 del Conto economico, previa imputazione della quota annuale di contributo per competenza (cfr. Confindustria, “Linea operativa contabile n. 1”, febbraio 2015). In sostanza, secondo Confindustria, occorre: