PREMESSA
Dal 31.3.2015 diviene generalizzato l’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e il conseguente divieto, per quest’ultima, di procedere al pagamento delle fatture emesse in formato cartaceo.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina del suddetto obbligo è rinvenibile nei seguenti provvedimenti:
Rilevano altresì le nuove regole di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, recate dal DM 17.6.2014 (pubblicato sulla G.U. 26.6.2014 n. 146), il quale ha abrogato, dal 27.6.2014 (data della relativa entrata in vigore), il DM 23.1.2004.
2 SOGGETTI INTERESSATI
2.1 FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La fatturazione elettronica opera, in via obbligatoria, con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Soggetti non residenti
Secondo quanto stabilito in via transitoria dall’art. 6 co. 4 del DM 3.4.2013 n. 55, sono attualmente escluse dall’ambito applicativo della disciplina in esame le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia. Le modalità di applicazione a tali fatture degli obblighi stabiliti dalla citata L. 244/2007 saranno determinate da un successivo DM.
2.2 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
Come sottolineato dalla circ. Min. Economia e Finanze 9.3.2015 n. 1, l’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo in parola si ricava dall’unione dei soggetti indicati nelle seguenti disposizioni, seppur le stesse presentino ampie aree di sovrapposizione:
Ne deriva che le Amministrazioni Pubbliche destinatarie della fatturazione elettronica sono:
Ordini professionali
Con l’informativa 11.2.2015 n. 5, il CNDCEC ha precisato che, a partire dal 31.3.2015, l’obbligo di fatturazione elettronica opera anche per i servizi e le prestazioni erogate nei confronti degli Ordini professionali. In un primo momento, il CNDCEC (informativa 2.10.2014 n. 19) aveva escluso gli Ordini profes- sionali dal novero dei soggetti destinatari della normativa di cui all’art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007, “in considerazione della loro peculiare natura di enti pubblici associativi e della non applicabilità nei loro confronti delle disposizioni in materia di finanza pubblica”.
Successivamente, però, il Ministero dell’Economia (nota 27.10.2014 n. 1858/DF), interrogato sulla questione dalla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ha chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica deve considerarsi esteso a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 e, di conseguenza, a “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”.
Con l’informativa 5/2015, il Consiglio nazionale riporta il diverso orientamento del MEF e fornisce agli Ordini le istruzioni operative per compiere le attività propedeutiche all’attivazione del sistema di trasmissione elettronica dei dati.
3 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore delle suddette Pubbliche Amministrazioni sono obbligati ad emettere le relative fatture:
3.1 DECORRENZA DELL’OBBLIGO
Le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica sono state così individuate:
Fase sperimentale
Si ricorda che, a partire dal 6.12.2013, il Sistema di Interscambio è stato reso disponibile alle Am- ministrazioni Pubbliche che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri forni- tori, intendessero avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche (art. 6 co. 1 del DM 55/2013).
3.2 INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica, è pubblicata:
4 DIVIETO DI PAGAMENTO IN ASSENZA DI FATTURA ELETTRONICA
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni interessate non possono procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea (art. 1 co. 210 della L. 244/2007).
4.1 FATTURE CARTACEE EMESSE PRIMA DELLA DECORRENZA DELL’OBBLIGO
L’art. 6 co. 6 del DM 3.4.2013 n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Anche con riferimento alla decorrenza del 31.3.2015 dovrebbe valere il periodo di transizione, previsto dalla circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1 (§ 4), di tre mesi decorrenti dal 31.3.2015 per le Amministrazioni locali e le amministrazioni centrali non interessate dalla decorrenza del 6.6.2014, durante il quale:
- il momento di ricezione della fattura cartacea è normalmente successivo a quello di emissione;
- una volta ricevuta la fattura, all’interno della Pubblica Amministrazione committente si instaura una procedura amministrativa volta alla verifica di quanto esposto in fattura, e solo se la verifica si conclude positivamente l’Amministrazione procede al paga- mento (sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti in materia di termini di paga- mento delle fatture).
Pertanto, ove, allo scadere del termine del 30.6.2015 (tre mesi successivi al 31.3.2015), una Pubblica Amministrazione centrale (diversa da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) o locale stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima del 31.3.2015, l’Amministrazione dovrà portare a termine il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento.
A titolo esemplificativo, posto che, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, una fattura cartacea spedita fino al 30.3.2015 deve considerarsi correttamente “emessa”, l’Amministrazione destinataria è tenuta al relativo pagamento; in tali casi, la procedura di liquidazione e pagamento da parte della Pubblica Amministrazione può quindi proseguire anche dopo il 30.6.2015, senza che il fornitore sia obbligato a riemettere la fattura in modalità elettronica.
4.2 FATTURE CARTACEE EMESSE DOPO LA DECORRENZA DELL’OBBLIGO
È, invece, da escludere la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di accettare fatture in forma cartacea emesse successivamente allo scadere dei medesimi termini di decorrenza. Ciò vale anche con riferimento alle note di variazione volte a rettificare una fattura cartacea emessa prima del 31.3.2015, ma contestata dall’ente destinatario.
5 CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Le fatture elettroniche:
5.1 FIRMA ELETTRONICA
Il documento deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia.
5.2 CONTENUTO INFORMATIVO
La fattura elettronica deve riportare ulteriori informazioni, ad integrazione del contenuto di natura fiscale previsto dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72:
5.2.1 Codice identificativo dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DM 3.4.2013 n. 55, tra gli elementi essenziali che devono essere obbligatoriamente riportati nella fattura elettronica, valorizzando il “CodiceDestinatario” presente nel relativo tracciato, figura il codice univoco assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
A tal fine, l’art. 3 co. 1 del DM 55/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di In- terscambio, mediante l’inserimento della relativa anagrafica nell’IPA, il quale provvede ad asse- gnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it.
Termine per il caricamento nell’IPA delle anagrafiche degli Uffici destinatari delle fatture
Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie devono completare il caricamento nell’IPA dell’anagrafica dei propri uffici, deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, entro tre mesi prima della data di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica (art. 6 co. 5 del DM 55/2013 e circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1, § 2). Pertanto, stante l’anticipo al 31.3.2015 dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, nei confronti delle Amministrazioni centrali (diverse dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) e delle altre Amministrazioni interessate, il predetto termine di caricamento è scaduto il 31.12.2014.
Comunicazione del codice Ufficio ai fornitori
Ciascuna Pubblica Amministrazione, una volta ottenuti dall’IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti, ai fini della loro indicazione in sede di emissione delle fatture elettroniche da inviare al Sistema di Interscambio.
Aggiornamento periodico
Le Amministrazioni Pubbliche curano l’aggiornamento periodico dei propri Uffici nell’IPA.
5.2.2 Codice identificativo di Gara (CIG) e Codice unico di Progetto (CUP)
L’art. 25 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, ha ampliato il contenuto informativo della generalità delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, incluse quelle il cui obbligo di trasmissione decorre dal 6.6.2014. In particolare, le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione devono riportare:
Casi di esclusione dall’obbligo di indicazione del CIG
Il Codice identificativo di Gara (CIG) non deve essere indicato nei casi di:
Inserimento del CIG e del CUP nei contratti di appalto
In base all’art. 25 co. 2-bis del DL 66/2014 convertito, i codici CIG e CUP devono essere inseriti, a cura della stazione appaltante, nei contratti di appalto, nell’ambito della clausola prevista all’art. 3 co. 8 della L. 13.8.2010 n. 136, con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve riportare, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della stessa norma.
Mancata indicazione del CIG e del CUP nelle fatture elettroniche
In mancanza dell’indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche, ove richiesti, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al relativo pagamento (art. 25 co. 3 del DL 66/2014 convertito).
5.2.3 Assolvimento dell’eventuale imposta di bollo
Ai sensi dell’art. 6 del DM 17.6.2014, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvi- mento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014 in esame.
In particolare, secondo quanto illustrato nelle specifiche tecniche, nei suddetti casi, vanno valo- rizzati i seguenti campi:
Come stabilito dall’art. 6 del DM 17.6.2014, infatti, l’assolvimento dell’imposta di bollo sui docu- menti informatici fiscalmente rilevanti deve avvenire:
Al fine di effettuare il predetto versamento, la ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106 ha istituito il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”. Nel modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
5.2.4 Annotazione “scissione dei pagamenti”
A norma dell’art. 2 del DM 23.1.2015 (pubblicato sulla G.U. 3.2.2015 n. 27), i soggetti passivi che effettuano operazioni con il meccanismo dello “split payment” sono tenuti ad emettere fattura con esposizione dell’IVA, recante l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Per consentire l’assolvimento dell’obbligo di emissione delle fatture in applicazione del regime di “split payment”, il formato della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione è stato adeguato (versione 1.1 disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it). Nello specifico, nel blocco informativo “DatiRiepilogo”, tra i valori ammissibili per il campo “Esigi- bilitaIVA” è stato aggiunto il valore “S” (scissione dei pagamenti).
6 TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
La L. 244/2007, istitutiva dell’obbligo, prevede che le fatture elettroniche siano veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SID):
All’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, il SDI provvede ad inoltrarla al competente ufficio dell’Amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima. In funzione dell’esito di tale inoltro, il SDI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura:
6.1 MODALITÀ TECNICHE DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE
La trasmissione della fattura al SDI e da questi all’Amministrazione destinataria avviene attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
L’invio delle fatture può essere effettuato direttamente dal fornitore o tramite intermediari; analo- gamente, le Pubbliche Amministrazioni destinatarie possono ricevere direttamente le fatture, oppure avvalersi di intermediari.
6.2 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
Il SDI attesta l’avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull’invio di ricevute e notifiche, anch’esse predisposte secondo un formato XML. La procedura può essere schematizzata nei seguenti punti:
6.3 IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA
La circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1 (§ 5) fornisce alcune indicazioni relative ai casi in cui risulti impossibile recapitare la fattura elettronica, per mancanza del codice Ufficio destinatario della stessa.
6.3.1 Codice Ufficio dell’Amministrazione non rilevabile dall’IPA
Nel caso in cui il fornitore non abbia ricevuto da parte dell’Amministrazione committente la comunicazione del codice Ufficio destinatario della fattura elettronica e, pur avendo riscontrato la presenza dell’Amministrazione nell’IPA, non sia in grado di individuare in modo univoco l’Ufficio destinatario della fattura, la stessa può essere inviata all’ufficio centrale. Le specifiche operative allegate al DM 3.4.2013 n. 55, infatti, prevedono che, per ciascuna Amministrazione presente nell’IPA, sia reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica “Centrale” denominato “Uff_eFatturaPA”.
Verifiche del SDI per evitare l’utilizzo improprio del Codice Fatturazione Elettronica Centrale
Ricevuta la fattura recante il Codice Fatturazione Elettronica Centrale, il SDI effettua alcune verifiche circa l’esistenza nell’IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevi- mento della fattura, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti:
Rifiuto da parte delle Pubbliche Amministrazioni della fattura con Codice Fatturazione Elettronica Centrale
Le Amministrazioni possono rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di fatturazione elettronica “Centrale”, e riportanti quindi un Codice Fatturazione Elettronica Centrale, esclusivamente nel caso in cui la fattura non sia attribuibile all’Amministrazione, ivi compresa ogni sua componente organizzativa, anche in caso di organizzazioni autonome che da essa derivano.
6.3.2 Amministrazione Pubblica non censita nell’IPA
Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Amministra- zione committente, abbia rilevato l’assenza nell’IPA dell’Amministrazione stessa, il codice Ufficio da inserire nella fattura elettronica può assumere il valore di default “999999”.
Verifiche del SDI per evitare l’utilizzo improprio del valore di default
Il SDI, effettuate le relative verifiche, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti:
7 EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’art. 2 co. 4 del DM 55/2013 stabilisce che la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni destinatarie “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna” da parte del SDI.
Secondo la circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1(§ 3), questa previsione è coerente col disposto dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72 in base al quale “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Infatti, posto che la ricevuta di consegna viene rilasciata in un momento successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione committente, il rilascio, da parte del SDI, della ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente.
7.1 EMISSIONE IN CASO DI NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA
Secondo la citata circ. 1/2014 (§ 3), anche la notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SDI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SDI stesso. Da tali elementi emerge, pertanto, che la fattura elettronica può considerarsi “emessa”, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio da parte del SDI della notifica di mancata consegna.
7.2 EMISSIONE IN CASO DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO
L’“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito”, quale messaggio firmato elettronicamente contenente la fattura ricevuta dal SDI, secondo la circ. 1/2014 (§ 5), è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione committente per cause non imputabili al fornitore. In presenza di tale attestato, pertanto, la fattura in esso contenuta può considerarsi “emessa”. Una volta ricevuto tale messaggio, infatti, il fornitore, che ha già ottemperato all’obbligo di emissione della fattura in forma elettronica previsto dall’art. 1 co. 209 della L. 244/2007, potrà comunque direttamente trasmettere all’Amministrazione committente o mettere a disposizione di quest’ultima la fattura elettronica. Ad esempio, è possibile:
Alla ricezione in formato elettronico dell’“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito”, l’Amministrazione committente può prendere visione della fattura in esso contenuta, e viene a conoscenza del fatto che la medesima fattura è stata correttamente inviata al SDI. La fattura elettronica contenuta nell’attestato può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
Nel caso in esame non trova quindi applicazione il divieto di procedere al pagamento disposto dall’art. 1 co. 210 della L. 244/2007, in quanto la fattura è stata emessa, inviata e ricevuta in forma elettronica. Pertanto, ove siano verificate tutte le altre condizioni previste, l’Amministrazione deve procedere al pagamento della fattura in questione.
8 CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’art. 1 co. 209 della L. 244/2007, nell’istituire l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevede l’adozione di procedure elettroniche anche in relazione agli ulteriori adempimenti di archiviazione e conservazione delle fatture.
8.1 NUOVE REGOLE DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA
Con specifico riferimento all’obbligo di conservazione elettronica, la circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2014 n. 18 precisa che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il suddetto obbligo vale tanto per l’emittente quanto per il destinatario della fattura che, implicitamente, è vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica.
Al riguardo, per effetto dell’art. 3 del DM 17.6.2014, occorre:
Il processo di conservazione dei documenti:
Rispetto al DM 23.1.2004, vengono meno le previsioni inerenti:
Il superamento del termine quindicinale si è reso necessario in relazione ai maggiori tempi richiesti dalle procedure di validazione delle fatture in ottemperanza alle regole tecniche previste dal DM 3.4.2013 n. 55.
8.2 DISCIPLINA TRANSITORIA
In base all’art. 7 del DM 17.6.2014, le disposizioni di cui al DM 23.1.2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati alla data del 27.6.2014 (entrata in vigore del DM 17.6.2014), i quali possono però essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle nuove disposizioni.
9 MISURE DI SUPPORTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
A norma dell’art. 4 del DM 55/2013, le piccole e medie imprese, abilitandosi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), potranno utilizzare i servizi informatici messi a disposizione gratuitamente sul portale www.acquistinretepa.it.
I servizi previsti, diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invio delle fatture in formato standard al Servizio di Interscambio, consistono nelle seguenti funzionalità:
Software gratuiti
All’indirizzo https://fattura-pa.infocamere.it è disponibile, gratuitamente, il servizio base di fatturazio-ne elettronica dedicato alle PMI che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio consente, per un numero limitato di documenti nell’arco dell’anno, la compilazione delle fatture verso le Pubbliche Amministrazioni, la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e il monitoraggio delle fatture inviate.
10 AUTOMATICA ACQUISIZIONE DEI DATI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DEI CREDITI
In base all’art. 27 del DL 66/2014 conv. L. 89/2014, la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni determina l’acquisizione automatica dei relativi dati nell’ambito della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti, per gli usi previsti dalla legge, ad esempio: