2015-02-03

Circolare N. 1/15 - Novità Fiscali 2015

Di seguito alcune importanti novità introdotte dalla Finanziaria 2015.

 

LETTERE D'INTENTO

 Dal 12/2/2015 cambiano gli adempimenti fiscali relativamente alle lettere d’intento ricevute e/o emesse. Da tale data, sarà il soggetto che emette la lettera d’intento a dovere effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate,  e non più il soggetto che la riceve; quest’ultimo, prima di emettere la fattura senza l’applicazione dell’iva, dovrà accertarsi che il proprio cliente abbia effettuato la comunicazione all’Amministrazione finanziaria mediante consultazione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

I clienti che nel 2015 hanno già emesso lettere d’intento in forma cartacea, dovranno provvedere all’invio delle stesse in formato elettronico entro il 12/2/2015. Parimenti da tale data, chi riceve lettere d’intento dai propri clienti dovrà limitarsi a registrarle nel registro delle lettere d’intento ricevute.

 

REVERSE CHANGE

Tale regime, già introdotto in passato per i contratti di subappalto in edilizia, è stato esteso alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti  e definizione di edifici,  per cui, dal 1° gennaio 2015 tali operazioni vanno fatturate senza iva indicando in fattura il titolo di non imponibilità “operazione soggetta al regime del reverse charge ex art. 17  comma 6 del d.p.r. 633/72”. Tale norma vale solo per le fatture emesse a soggetti possessori di partita iva, per cui nel caso in cui la prestazione fosse resa a soggetto privato - titolare solo di codice fiscale - le suddette operazioni  resteranno imponibili all’aliquota ordinaria.

 

CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E' stato introdotto un nuovo sistema di pagamento nei rapporti con la pubblica amministrazione chiamato “Split Payment System”. Secondo tale sistema, la fattura per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni continuerà ad essere emessa con l’aliquota ordinaria, riportando la dicitura “operazione soggetta a  scissione pagamento ex art. 17 ter d.p.r. 633/72”,  mentre il pagamento, da parte della Pubblica amministrazione, verrà effettuato solo per l’imponibile; il pagamento dell’imposta verrà effettuato direttamente da quest’ultima nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Ciò comporterà, soprattutto per le aziende  che hanno grossi volumi di vendite e/o cessioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, un sensibile aumento del credito iva. Sono esclusi le operazioni soggette al “reverse charge” e le prestazioni di servizio soggette  a ritenute (in altre parole sono escluse le prestazioni di servizi rese dai professionisti).

 

CONDONO RIENTRO CAPITALI

Fino al 30/9/2015 è possibile avvalersi della sanatoria per il rientro dei capitali detenuti all’estero (azioni, c/c bancari, immobili) e mai dichiarati; considerata la complessità della materia, chi fosse interessato può contattare lo studio per effettuare un’analisi della propria posizione.

 

SERVIZI ELETTRONICI (E-COMMERCE)

La vendita di servizi elettronici a soggetti privati esteri, dal 1° gennaio 2015 è soggetta a particolari procedure che verranno illustrate, con un apposito incontro presso lo studio,  ai clienti che operano, o intendono operare,  in tale campo.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ddal 1° gennaio 2015, a differenza del passato,  è concessa al contribuente la possibilità di sanare irregolarità (omessi versamenti, omessa fatturazione, etc.) commesse  anche negli anni precedenti al 2013, e fino periodo d’imposta 2010. 

 

AUTORICICLAGGIO

Dal 1° gennaio è stato introdotto il reato di “autoriclaggio” per il quale è prevista una reclusione da 2 a 8 anni ed una multa da 5 a 25 mila euro. Tale reato si consuma nel momento in cui viene, trasferita e/o impiegata la liquidità proveniente da delitti non colposi (dolosi); tra i delitti sono compresi anche quelli di natura fiscale e finanziaria, quali per esempio l’emissione ed utilizzo di false fatture, omessi versamenti di imposte per importi che hanno rilevanza penale. Si ritiene doveroso sottolineare che l’impiego di eventuali somme provenienti da reati commessi prima del 2015, ma utilizzate/impiegate dal 1° gennaio, realizza il reato di autoriciclaggio (evasione proveniente da vendite fatte, per esempio, nel 2010 ed utilizzo delle somme nel 2015).

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